Agevolazioni Fiscali

AGEVOLAZIONI FISCALI

Si avvisano gli utenti che la legge di Stabilità proroga le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente nella misura del 50% fino al 31/12/2021

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MM INFISSI EFFETTUA LA PRATICA PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI

INFORMAZIONI GENERALI

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.


La sostituzione degli infissi rientra tra le opere agevolabili della categoria “Interventi sugli involucri degli edifici”.
Si tratta degli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi.
Rientrano nella categoria anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso.

    REQUISITI TECNICI SPECIFICI PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE FISCALE

  • L’unità immobiliare deve essere “esistente”, ossia accatastata o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI/IMU pagata, se dovuta;
  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • la sostituzione deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • gli elementi sostituiti devono assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

La detrazione massima ammessa per l’intervento di sostituzione degli infissi su edifici esistenti è di 60.000 euro.


    SOGGETTI CHE POSSONO USFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE

  • I soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
  • La detrazione d’imposta del 50% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% – 50% per il recupero del patrimonio edilizio).
  • Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

    DETRAZIONE DELL’IVA

  • Qualora l’IVA rappresenti un costo come per le persone fisiche è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.

    • CERTIFICAZIONE NECESSARIA
    Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato F, per intervento di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

    • DOCUMENTI DA TRASMETTERE
    Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
  • la scheda informativa (allegato F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
    La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
    La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.

Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).
La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cuii lavori sono terminati.


    • PAGAMENTI
    • Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
    • In particolare è previsto che:

    • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
    • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

    • COSA CONSERVARE
      • Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:

      • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
      • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
      • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
      • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

    Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

    Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita ladichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

    • COME SI RISPARMIA
    • Il soggetto inizierà a detrarre il 50% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha sostenuto le spese per 10 anni.
    • In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.
    • Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.
    Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.